Art. 2.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

      1. Al titolo I, capo II, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione», dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:

      «Art. 4-ter. - (Attività del pubblico ministero a seguito della declaratoria di incompetenza). - 1. Quando viene pronunciata sentenza che dichiara l'incompetenza per territorio, anche determinata da connessione, il fascicolo del pubblico ministero viene trasmesso senza ritardo all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Qualora venga proposto ricorso per cassazione, la trasmissione è sospesa fino alla comunicazione della decisione in ordine al ricorso».

 

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